CODICE DEONTOLOGICO DEGLI

PSICOMOTRICISTI RELAZIONALI

A.N.P.R.I.

 

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

I valori, i principi e le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. Ogni associato è tenuto/a alla loro conoscenza e l’ignoranza degli stessi non solleva dalla responsabilità disciplinare.

Art.1.a

L’inosservanza delle regole stabilite nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione contrarie al corretto esercizio della professione o abuso sono punite secondo le procedure stabilite dal Regolamento Associativo, art. 8, 9, 10 e 11. Le norme disciplinari dello stesso documento hanno validità anche per tutti gli atti professionali e personali, anche se compiuti oltre l’ambito lavorativo, contrari a quanto sotto indicato.

Art.1.b

Lo/la Psicomotricista Relazionale svolge in via autonoma o subordinata la sua attività professionale in ambito educativo e/o preventivo e in ambito pedagogico anche su richiesta di enti e/o istituzioni pubblici e/o privati.

Art.1.c

L’attività professionale dello/a Psicomotricista Relazionale è subordinata ad un percorso formativo e professionale che implica:

– la conoscenza di metodologie proprie della professione;

– la maturità e la consapevolezza delle dinamiche relazionali nel rispondere alla richiesta di intervento dell’utente/cliente.

Art.1.d

Lo/la Psicomotricista Relazionale è tenuto/a a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale attraverso un aggiornamento professionale permanente e documentato; impiega delle metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici; ricerca momenti strutturati di consulenza e verifica specifica; si attiene alle norme e agli obiettivi della professione stessa nell’esercizio dell’attività.

Art.1.e

Lo/la Psicomotricista Relazionale deve mantenere una dignità professionale e in nessun caso deve abusare della propria posizione; deve difendere l’onestà, l’integrità e la fiducia, aspirando a diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali.

ART. 2

E’ prevista la modifica di tutte o di una parte delle norme presenti nel Codice Deontologico al fine di adeguare il presente documento a nuove, specifiche e/o particolari esigenze professionali, sociali e sempre nel rispetto della normativa vigente. E’ il Consiglio Direttivo che si occuperà delle eventuali modifiche del presente documento, anche con l’ausilio di una apposita commissione temporanea  eventualmente composta anche da membri esterni all’Associazione. Ogni modifica dovrà essere poi approvata dall’Assemblea dei Soci A.N.P.R.I. come da art. 12 e 13 dello Statuto Associativo.

 

RAPPORTI CON L’UTENZA/CLIENTELA E LA COMMITTENZA

 

ART. 3

Lo/la Psicomotricista Relazionale nel pieno rispetto della salvaguardia della persona deve adottare una condotta professionale e personale priva di pregiudizi di razza, origine, etnia, sesso, status sociale, convinzioni religiose, politiche e sociali.

 

Art. 3.a

Nella richiesta di intervento allo/a psicomotricista relazionale questi si attiva al meglio delle sue capacità professionali, impegnandosi per tutto il tempo necessario dell’esperienza professionale. Il contratto di intervento impegna reciprocamente con diritti e doveri il/la professionista e l’utente/cliente e/o il committente che lo rappresenta. Lo psicomotricista nell’attuazione del suo intervento è tenuto/a a tutelare l’interesse dell’utente/cliente e nel caso fosse in contrasto con il committente deve esplicitarlo al committente stesso. Il/la professionista nel concordare l’intervento deve informare l’utente/cliente o chi lo rappresenta delle metodologie e tecniche che userà e degli obiettivi che si prefigge.

 

Art. 3.b

Lo/la Psicomotricista Relazionale si impegna a rispettare la cultura e le credenze, le opinioni dell’utente anche se non appartengono al suo sistema di valori.

 

Art. 3.c

Lo/la Psicomotricista Relazionale è tenuto/a al segreto professionale e alla segretezza dei dati nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Il professionista deve utilizzare metodologie e strategie adeguate al fine di garantire la tutela del segreto professionale e deve esplicitamente richiedere lo stesso anche ai collaboratori.

È severamente vietato al professionista utilizzare le informazioni ottenute grazie al suo ruolo per perseguire vantaggi professionali/personali o di terzi.

Lo/la Psicomotricista Relazionale nell’esercizio della professione si attiene alle norme di tutela indicate dalla legge e quando intende utilizzare per attività di studio, ricerca o comunicazioni scientifiche dati che riguardano l’utente/cliente, deve preventivamente richiedere l’autorizzazione allo stesso o al suo legale rappresentante garantendone l’anonimato.

 

Art. 3.d

Lo/la Psicomotricista Relazionale nel caso di intervento su o attraverso gruppi è tenuto/a ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento. E’ tenuto/a ad impegnare quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

 

Art. 3.e

Lo/la Psicomotricista Relazionale qualora venga a conoscenza di fatti oggettivamente dannosi nei confronti dei diritti dell’infanzia, o dell’incapacità di quest’ultima di esprimere autonomamente la propria sofferenza è tenuto/a ad attivarsi nelle sedi appropriate.

 

RAPPORTI CON I COLLEGHI E ALTRE PROFESSIONALITÀ

 

ART. 4

I rapporti tra Psicomotricisti Relazionali devono basarsi sul principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. I Soci appoggiano e sostengono i colleghi che, nell’ambito della propria attività, vedano compromessa la loro autonomia e il rispetto delle norme deontologiche.

 

Art. 4.a

Lo/la Psicomotricista Relazionale si impegna a comunicare ai colleghi attraverso l’Associazione i risultati delle sue ricerche e conoscenze tecniche per favorire le conoscenze e le competenze  professionali dei colleghi.

 

Art. 4.b

Lo/la Psicomotricista Relazionale si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi negativi relativi alla formazione dei colleghi, alla loro competenza e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali.

Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano costituire danno per l’utenza/clientela o per la professione, il/la professionista è chiamato/a a darne tempestiva comunicazione all’Associazione.

 

Art. 4.c

Lo/la Psicomotricista Relazionale si impegna sul proprio posto di lavoro a favorire le migliori condizioni di intervento operativo per una buona qualità della vita e in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone.