REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

PREMESSA

TITOLO 1

La Psicomotricità Relazionale

La Psicomotricità Relazionale è una pratica pedagogica che rivoluziona l’approccio educativo e apre la strada al concetto di integrità psico-fisica, sostenendo e promuovendo l’importanza del corpo nello sviluppo dell’intelligenza e dei processi cognitivi dell’individuo. La Psicomotricità Relazionale propone un’educazione globale attenta ai nuclei psico-affettivi e sociali, privilegiando il gioco psicomotorio e la relazione corporea, come strumenti espressivi e pedagogici idonei a favorire lo sviluppo armonico della persona.

 

TITOLO 2

Lo Psicomotricista Relazionale

Lo Psicomotricista Relazionale A.N.P.R.I. è l’operatore in possesso di una formazione teorica e pratica nell’area dello sviluppo infantile e più specificatamente nell’ambito della psicomotricità, della pedagogia, delle dinamiche di gioco, della comunicazione non verbale e tonico-emozionale, delle categorie psicomotorie, che svolge con titolarità e autonomia professionale interventi educativi e preventivi in ambito pedagogico diretti a sviluppare le capacità dell’individuo, ad armonizzarne la personalità e a promuoverne e favorirne il benessere.

 

TITOLO 3

La Formazione dello Psicomotricista Relazionale A.N.P.R.I.

Lo Psicomotricista Relazione A.N.P.R.I. è tale in quanto in possesso dell’attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale, acquisito presso una Scuola di Formazione in Psicomotricità Relazionale, con monte ore non inferiore a 2450 e alla quale si accede con diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Nello specifico la formazione dello Psicomotricista Relazionale deve rispettare le disposizioni della direttiva europea 89/48/CEE (e successive modificazioni) relativa al sistema generale di riconoscimento dei diplomi di formazione professionale (studi post-secondari) che prevede una durata minima di tre anni.

 

TITOLO 4

Gli Obiettivi di A.N.P.R.I. rispetto ai propri Soci sono:

– sostenere, sviluppare, diffondere la Psicomotricità Relazionale e la professione psicomotoria;

– incoraggiare il coordinamento tra Psicomotricisti, singoli o associati, che svolgono l’attività di Psicomotricità Relazionale presso enti pubblici o privati;

– favorire il coordinamento con altri Enti ed Associazioni che operano per lo sviluppo e la diffusione della Psicomotricità in genere e quella Relazionale;

– regolare attraverso il Codice Deontologico l’attività psicomotoria relazionale tutelando l’esercizio della professione, del professionista e dell’utente finale;

– promuovere la qualità della professione di Psicomotricità Relazionale offrendo occasioni per la formazione professionale e l’aggiornamento permanente di tutti i soci.

Rispetto ai propri Soci A.N.P.R.I. consente di:

– sviluppare networking e partnership fra gli Associati;

– disporre della possibilità di confronto con altri professionisti accomunati dalla medesima formazione e non;

– partecipare a percorsi di aggiornamento e formazione attraverso proposte mirate al fine di mantenere alta la qualità professionale;

– disporre dei compendia di tutte le formazioni svolte;

– proporre temi e spunti di riflessione per promuovere seminari e momenti di confronto tra professionisti;

– partecipare ai gruppi territoriali, utili per rafforzare la presenza della proposta all’interno dei differenti contesti locali.

 

TITOLO 5

Patrocini e Convenzioni

A.N.P.R.I. può riconoscere e stipulare convenzioni con scuole ed enti formativi qualora rispettino i criteri e gli standard di formazione in Psicomotricità dalla stessa stabiliti e così come previsti dalle normative europee. Criteri e standard che abbiano come obiettivo formativo ed istituzionale la valorizzazione ed il riconoscimento giuridico dello psicomotricista.

A.N.P.R.I. può, su richiesta, riconoscere Patrocini a enti e associazioni che assumano iniziative culturali e scientifiche valorizzanti la Psicomotricità e la figura dello psicomotricista, in cui partecipino, in modo ritenuto competente, propri Soci iscritti all’ Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

 

ART. 1 – Soci

A.N.P.R.I. è composta da Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari, secondo quanto stabilito nello Statuto associativo negli art. 4 e 6.

 

Art.2 – Soci

Fino alla data del 31 dicembre 2017 sono riconosciuti come Soci tutti coloro i quali abbiano terminato con successo il percorso formativo previsto dall’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione – I.I.P.R. e che rientrano per diritto nell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

Dal 1° gennaio 2018, per divenire Soci e rientrare di diritto nell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. sarà necessario il superamento dell’esame d’ammissione di cui al successivo Art. 4 del presente Regolamento.

 

Art. 3 – Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

L’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. è strutturato a livello nazionale, al fine di promuovere e sostenere gli iscritti e garantire la qualità professionale di fronte agli utenti.

Rientrano nell’Elenco Nazionale coloro la cui la valutazione del percorso formativo e personale, documentato attraverso curricula e attestati corrispondenti, risulti idonea e coerente con ciò che è previsto dall’art. 3 dello Statuto associativo e Titolo 3 del presente Regolamento Associativo.

Dalla data del 1 gennaio 2018 sarà inoltre requisito fondamentale il superamento dell’esame di ammissione, volto ad accertare le competenze professionali effettivamente acquisite.

 

Art. 4 – Esame di Ammissione

A.N.P.R.I. al fine di valutare la coerenza del percorso formativo e l’idoneità a svolgere la professione di Psicomotricista Relazionale secondo i propri principi e criteri, istituisce, in seno al Comitato Scientifico, un’apposita Commissione di Valutazione per valutare i percorsi formativi individuali.

Dalla data del 1 gennaio 2018 per l’accesso all’esame d’ammissione sono necessari i seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
  2. b) essere maggiorenni;
  3. c) essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado;
  4. d) essere in possesso di titolo che attesti una formazione idonea come previsto dal Titolo 3 del presente Regolamento Associativo;
  5. e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  6. f) aver provveduto al pagamento della quota associativa annuale, come da art. 5 dello Statuto Associativo.

L’esame di ammissione per l’iscrizione all’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. verrà differenziato a seconda che il candidato abbia completato la sua formazione all’interno dell’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione – I.I.P.R. oppure in altro ente formativo di psicomotricità.

– Per chi in possesso di attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale I.I.P.R., l’ammissione sarà subordinata al superamento di una prova orale che abbia ad oggetto le basi teoriche della Psicomotricità Relazionale nonché alla valutazione positiva da parte della Commissione di Valutazione di una seduta tenuta dal candidato.

– Per chi in possesso di attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale di altro ente di formazione in Psicomotricità Relazionale l’ammissione sarà subordinata al superamento di una prova scritta e di una prova orale che abbiano ad oggetto le basi della Psicomotricità Relazionale nonché la valutazione positiva da parte della Commissione di Valutazione di una seduta di Psicomotricità tenuta dal candidato.

Il materiale didattico su cui verteranno le prove orali e scritte saranno comunicati ogni anno dal Comitato Scientifico e saranno visibili all’interno della sezione specifica del sito internet dell’associazione.

La Commissione di Valutazione per l’esame d’ammissione sarà composta da almeno tre membri nominati dal Comitato Scientifico: 2 scelti al suo interno, 1 fra i soci con almeno 10 anni di esperienza come Psicomotricista Relazionale.

 

Art. 5 – Tenuta dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

Il Responsabile della tenuta dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o impedimento il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Responsabile.

 

Art. 6 – Aggiornamento Professionale

A.N.P.R.I. favorisce l’aggiornamento professionale permanente dei propri iscritti attraverso proposte formative utili per il sostegno della qualità professionale, per l’aggiornamento e la crescita delle competenze dei propri Soci, a tutela dell’utente/cliente finale.

Il Comitato Scientifico di A.N.P.R.I. stabilisce e porta a conoscenza degli iscritti il monte ore previsto di formazione permanente, con scadenza triennale, secondo quanto definito nel Regolamento della Formazione Continua, verificabile nell’area adibita sul sito internet dell’associazione.

L’obbligo di aggiornamento professionale che viene richiesto dall’Associazione si esplica nell’ottenimento di Crediti Formativi caratteristici della professione dello psicomotricista. Il Piano dell’Offerta Formativa dedicata agli iscritti è strutturata per garantire loro la possibilità di assolvere all’obbligo di aggiornamento.

L’obbligo di aggiornamento professionale per l’acquisizione di crediti formativi caratteristici sarà strutturato per cicli triennali, 75 crediti totali per i tre anni, 20 per ciascun anno con un minimo di 20 crediti l’anno.

I crediti minimi saranno garantiti da A.N.P.R.I. attraverso l’organizzazione di giornate, seminari, convegni sia di autoformazione sia di formazione, come comunicato annualmente ai Soci.

Il Comitato Scientifico di A.N.P.R.I. ha facoltà di riconoscere la frequenza a iniziative formative diverse da quelle promosse dall’Associazione e di considerarle valide ai fini dell’aggiornamento professionale.

La registrazione dell’aggiornamento permanente dei Soci è a cura della Segreteria di A.N.P.R.I.

 

Art. 7 – Elenco Aderenti A.N.P.R.I.

Coloro i quali stiano seguendo il percorso triennale di formazione alla Psicomotricità Relazionale, realizzato secondo il metodo dell’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione – I.I.P.R. – e che non abbiano ancora conseguito il l’attestato finale, hanno facoltà di richiedere di essere iscritti all’interno dell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I.

Possono rientrare nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I. anche gli psicomotricisti che dimostrino una formazione ritenuta idonea come da articolo 3 dello Statuto Associativo e in attesa di sostenere l’esame per il passaggio a Socio Ordinario.

È facoltà dell’interessato richiedere di essere inserito nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I. attraverso il seguente iter:

– compilazione del modulo di richiesta;

– versamento della quota associativa annuale (come definito da art.7 dello Statuto Associativo).

Sarà cura di A.N.P.R.I. creare e aggiornare annualmente l’Elenco specifico contenente i nominativi degli Aderenti.

 

Art. 8 – Provvedimenti Disciplinari

Sarà sottoposto a provvedimento disciplinare il Socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all’esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli scopi ed obiettivi dell’Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti.

 

ART. 9 – Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri non può comminare alcuna sanzione disciplinare senza che l’interessato sia stato preavvisato con lettera a.r. con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni, per esporre le proprie difese.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare all’audizione.

 

ART. 10 – Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. l’ammonimento che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
  2. la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
  3. la sospensione che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non

inferiore al mese e non superiore all’anno, come da Art. 11.

  1. l‘espulsione, che consiste nell’allontanamento definitivo dall’Associazione.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati, con particolare attenzione ai casi di comportamenti recidivi.

 

Art. 11 – Sospensione

Comportano automaticamente la sospensione:

  1. i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
  2. il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato commesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.

In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub 1. e 2. e per l’ipotesi sub 3. sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Direttivo e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

  1. l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
  2. la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiori a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
  3. l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
  4. l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  5. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
  6. comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
  7. comportamenti deontologicamente scorretti.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti i casi sub 1.-2.-6. il provvedimento verrà immediatamente revocato.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

 

Art. 12 – Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del collegio dei Probiviri possono essere ricusati per motivi di cui all’ Art. 52 c.p. ed astenersi per i medesimi motivi.