Regolamento dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

VISTO

– lo Statuto A.N.P.R.I., articoli 3, 4, 6, 14, 16;

– Il Regolamento Associativo A.N.P.R.I., articoli 2, 3, 4, 5;

– il Codice Deontologico A.N.P.R.I., articolo 1;

approvati dall’Assemblea dei Soci del 24 novembre 2012;

 

al fine di tutelare la professione, il professionista, i beneficiari e inoltre facilitare l’individuazione di psicomotricisti relazionali qualificati.

si definisce

il seguente Regolamento dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

Art 1 – Soci presenti nell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

Come da art. 4 dello Statuto, rientrano di diritto nell’Elenco Nazionale i Soci Ordinari ovvero gli psicomotricisti che abbiano sostenuto positivamente l’esame d’ingresso all’Associazione secondo ciò che è descritto dalle norme del Regolamento Associativo. Vi rientrano inoltre i soci che abbiano  ottenuto il diploma di Psicomotricista Relazionale presso I.I.P.R. in data antecedente al 1 gennaio 2018.

Art. 2 – Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

L’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. è creato con il fine di promuovere, favorire, sostenere gli iscritti e garantire ai beneficiari l’adeguata qualità professionale. L’elenco è strutturato a livello nazionale.

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

                  Come da art. 4 del Regolamento Associativo, i requisiti per essere ammessi all’Elenco sono:

  1. a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
  2. b) essere maggiorenni;
  3. c) essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado;
  4. d) essere in possesso di titolo che attesti una formazione idonea come previsto dal Titolo 3 del Regolamento Associativo;
  5. e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  6. f) aver provveduto al pagamento della quota associativa annuale A.N.P.R.I.;
  7. g) aver sostenuto positivamente l’Esame d’Ammissione all’Elenco per coloro che abbiano conseguito il diploma di Psicomotricisti Relazionali, secondo ciò che è previsto dalla direttiva europea 89/48/CEE e successive modificazioni, relativa al sistema generale di riconoscimento dei diplomi di formazione professionale (studi post-secondari) che prevede una durata minima di tre anni, oppure essere diplomati presso l’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione entro la data del 31 dicembre 2017.

Art. 4 – L’accesso all’Elenco

                  Ad eccezione di chi ha conseguito il’attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale presso l’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione entro la data del 31 dicembre 2017, che rientra di diritto all’Elenco, l’accesso al suddetto Elenco avviene tramite:

  1. a) valutazione della coerenza del percorso formativo e dell’idoneità a svolgere la professione, da parte dell’apposita Commissione di Valutazione in seno al Consiglio Scientifico, come da art. 4 del Regolamento Associativo;
  2. b) superamento dell’Esame d’Ammissione all’Elenco che andrà a verificare la formazione iniziale del professionista, in coerenza con la funzione di garanzia delle competenze e della qualità della prestazione dei propri associati, così come previsto dalla legge 4 del 14 gennaio 2013.

L’esame di ammissione per l’iscrizione all’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. verrà differenziato a seconda che il candidato abbia completato la sua formazione all’interno dell’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione – I.I.P.R. oppure in altro ente formativo di psicomotricità.

Per chi in possesso dell’attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale I.I.P.R., l’ammissione sarà subordinata al superamento di una prova orale che abbia ad oggetto le basi teoriche della Psicomotricità Relazionale, del Codice deontologico dell’Associazione, nonché alla valutazione positiva da parte della Commissione di Valutazione di una seduta di psicomotricità relazione tenuta dal candidato.

Per chi in possesso dell’attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale di altro ente di formazione in Psicomotricità Relazionale l’ammissione sarà subordinata al superamento di una prova scritta e di una prova orale che abbiano ad oggetto le basi della Psicomotricità Relazionale, del Codice deontologico dell’Associazione,  nonché la valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione di una seduta di psicomotricità relazione tenuta dal candidato.

  1. c) domanda di iscrizione all’Elenco Nazionale da produrre a carico del richiedente e indirizzata al Consiglio Direttivo assieme alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota associativa annuale A.N.P.R.I.

Art. 5 – Psicomotricisti stranieri

Possono essere iscritti all’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. gli Psicomotricisti stranieri che siano in possesso di una formazione equipollente a quella degli psicomotricisti italiani ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di “Attuazione della direttiva europea 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni” e successive modificazioni.

Art. 6 – Tenuta dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

Come da art. 5 del Regolamento Associativo, il Responsabile della tenuta dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o impedimento il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Responsabile.

Art. 7 – Anzianità d’iscrizione all’Elenco

  1. a) L’anzianità d’iscrizione è determinata dalla data della relativa iscrizione.
  2. b) L’iscrizione all’Elenco avviene secondo l’ordine cronologico della ricezione della domanda di iscrizione presso il Consiglio Direttivo.
  3. c) L’Elenco riporta un indice alfabetico con il corrispettivo numero d’ordine d’iscrizione.
  4. d) Nell’Elenco sono identificabili per ciascun iscritto: cognome e nome; numero di matricola, anno di iscrizione al Registro.
  5. e) Se il Socio non rinnova la quota associativa annuale A.N.P.R.I., come previsto dall’art. 8 dello Statuto, decade automaticamente dal gennaio successivo all’anno di rinnovo. Qualora il Socio chiedesse di rientrare nell’Elenco verrà retrocesso all’ultima posizione disponibile e comunque secondo le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto.

Art. 8 – Aggiornamento professionale

Per rimanere iscritti all’interno dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. il Socio, oltre al versamento della quota associativa annuale, è tenuto all’aggiornamento professionale permanente secondo quando stabilito dall’art. 6 del Regolamento Associativo.

Art. 9 – Tessera di riconoscimento

Agli iscritti all’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I. viene r