Documento interassociativo per la definizione professionale dello psicomotricista
Le sei associazioni nazionali di psicomotricità, in data 26 aprile 2024, hanno sottoscritto un documento congiunto per tutelare la professione e l’utenza, definendo i requisiti formativi necessari e contrastando la proliferazione di percorsi non qualificanti all’esercizio professionale.
Professione psicomotricista: chiarimenti in merito alla figura e alla formazione degli psicomotricisti
A garanzia dell’utenza e allo scopo di tutelare la professione, in qualità di Associazioni Professionali che rappresentano gli Psicomotricisti italiani, riteniamo importante segnalare la confusione che constatiamo rispetto alla professione di Psicomotricista e al suo percorso formativo.
Con la presente intendiamo fare chiarezza e ribadire che secondo quanto concordato tra le Associazioni Professionali di Psicomotricisti in Italia (A.I.P., A.N.P.R.I., A.N.U.P.I. Educazione, A.P.P.I., F.I.Pm, F.I.Sc.O.P.) lo/a Psicomotricista è quel/la professionista che opera per il benessere e la salute (secondo il concetto OMS) e il sostegno della persona di tutte le età e delle comunità, per la prevenzione, il superamento delle criticità e il potenziamento delle risorse personali attraverso la mediazione corporea agita e vissuta nella relazione professionale utilizzando specifici strumenti.
Gli Psicomotricisti dispongono di competenze, di metodologie e tecniche che vertono sul movimento, sulla comunicazione non verbale, sul dialogo tonico atte a favorire l’autodeterminazione, l’autonomia e il benessere individuale e/o di comunità. Gli Psicomotricisti dispongono di una propria autonomia professionale e progettuale che consente anche la collaborazione con altre figure professionali e l’inserimento in equipe multidisciplinari.
La Psicomotricità è una disciplina che si caratterizza per contenuti teorici e metodologici specifici, ne consegue che per acquisire le competenze necessarie all’esercizio della professione gli Psicomotricisti debbano avere una formazione adeguata.
Può definirsi Psicomotricista colei o colui che abbia frequentato una Scuola di Formazione in Psicomotricità di durata almeno triennale con un monte ore minimo di 2400 (Direttiva 89/48/CEE e successive modificazioni) suddiviso equamente tra aree Teorica, Personale, Pratica e Metodologica. La parte delle aree Pratica e Personale, in quanto caratterizzanti la professione, possono essere svolte soltanto in presenza.
Negli ultimi tempi stiamo notando un aumento significativo di pseudo percorsi formativi che non possiedono le caratteristiche sopra precisate per poter garantire una formazione adeguata allo svolgimento della professione né per competenze né per etica e di individui che si auto dichiarano “psicomotricisti” senza l’acquisizione della competenza professionale specifica.
Questo fenomeno è estremamente preoccupante in quanto rischia di avere un impatto tutt’altro che positivo sia per la salute (secondo il concetto OMS) e il benessere dell’utenza, sia ai fini della tutela, dello sviluppo della professione e della giusta collocazione dello Psicomotricista all’interno del panorama delle professioni italiane, come avviene negli altri Paesi europei.
Siamo persuasi che arginare tale disinformazione e tali condotte non etiche richieda l’impegno collettivo di tutte le parti interessate, compresi gli enti di regolamentazione, le istituzioni formative, i professionisti titolati stessi e la comunità nel suo insieme.
Da parte nostra continueremo a rafforzare il processo a favore della correttezza, dell’etica professionale e non ultimo del rispetto della persona. Non accetteremo pertanto le richieste di iscrizione agli Elenchi Professionali, tenuti dalle nostre Associazioni, da parte di professionisti non opportunamente formati in quanto, in ottemperanza alla L. 4/2013, siamo chiamati a garantire l’attestazione di qualità e di qualifica professionale degli Psicomotricisti che rappresentiamo. Intendiamo inoltre chiarire che corsi e master che differiscono da quanto sopra permettono di acquisire conoscenze specifiche nel proprio settore di interesse, ma, non fornendo una formazione completa di base, non sono da considerarsi qualificanti per l’esercizio della professione di Psicomotricista.
In data 26 aprile 2024
Il Presidente A.I.P. Dott. Campagna Andrea
Il Presidente A.N.P.R.I. Sig. Scapini Mattia
Il Presidente ANUPI EDUCAZIONE Dott. Chiossone Anton Maria
Il Presidente A.P.P.I. Dott.sa Cattafesta Silvia
Il Presidente F.I.Pm Dott.sa Caliari Emanuela
Il Presidente F.I.Sc.O.P. Sig.ra Arcari Cinzia
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