Statuto associazione

Statuto associazione A.N.P.R.I.

Statuto associazione A.N.P.R.I.

Lo statuto dell’A.N.P.R.I. definisce i principi fondamentali, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione. Approvato secondo le norme vigenti, regola le attività, i diritti e i doveri degli associati nel rispetto degli scopi istituzionali.


TITOLO I

ART. 1

Denominazione – sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in via Veronese 3/a,30174 – Zelarino, Venezia, un’associazione scientifico-professionale-culturale operante nei settori socio-educativo che assume la denominazione “A.N.P.R.I.” Associazione Nazionale Psicomotricisti Relazionali Italiani, con durata fino allo scioglimento.

TITOLO II

ART. 2

Scopo-oggetto

L’Associazione è un centro permanente di vita a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini scientifici, professionali, formativi e culturali.

A.N.P.R.I. è un’associazione senza discriminazioni di carattere politico, religioso, di razza e di genere.

ART. 3

A.N.P.R.I. si prefigge l’obiettivo di promuovere, diffondere e sviluppare la Psicomotricità Relazionale prediligendo il metodo dell’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione e la professione psicomotoria.

La Psicomotricità Relazionale è una pratica pedagogica che rivoluziona l’approccio educativo e apre la strada al concetto di integrità psico-fisica, sostenendo e promuovendo l’importanza del corpo nello sviluppo dell’intelligenza e dei processi cognitivi del bambino e della persona. La Psicomotricità Relazionale propone un’educazione globale attenta ai nuclei psico — affettivi e sociali, privilegiando il gioco psicomotorio e la relazione corporea, come strumenti espressivi e pedagogici idonei a favorire lo sviluppo armonico della persona.

Lo Psicomotricista Relazionale è l’operatore in possesso di una formazione teorica e pratica dell’area dello sviluppo della persona e più specificatamente nell’ambito delle categorie psicomotorie, della pedagogia, delle dinamiche di gioco, della comunicazione non verbale e tonico-emozionale, che svolge con titolarità e autonomia professionale interventi educativi e preventivi in ambito pedagogico diretti a sviluppare le capacità dell’individuo, ad armonizzarne la personalità e a promuoverne e favorirne il benessere.

A.N.P.R.I. si propone di:

  • Promuovere e diffondere la finalità educativa della professione dello Psicomotricista Relazionale in modo che la formazione segua lo sviluppo scientifico relazionale.
  • Promuovere il riconoscimento giuridico della professione di Psicomotricista Relazionale
  • Collaborare con scuole ed enti pubblici o privati che gestiscono corsi di formazione psicomotoria nel rispetto degli obiettivi indicati nell’art. 3.
  • Regolare attraverso il Codice Deontologico l’attività psicomotoria dei propri soci tutelando l’esercizio della professione.
  • Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale permanente dei propri associati.
  • Creare e aggiornare l’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.
  • Organizzare, sostenere e attestare l’aggiornamento professionale permanente al fine di promuovere la crescita personale e professionale dei soci e meglio tutelare l’utenza.
  • Attivare uno sportello di riferimento per il cittadino/consumatore, come previsto dalla legge 4/2013, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Inoltre l’Associazione mediante specifiche delibere potrà:

  • attivare progetti e convenzioni con Enti pubblici e privati.
  • collaborare nello svolgimento di manifestazioni ed iniziative pubbliche.

TITOLO III

ART. 4

I Soci

A.N.P.R.I. è composta dai Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Soci Ordinari:
Sono gli psicomotricisti che hanno sostenuto positivamente l’esame d’ingresso all’Associazione secondo ciò che è descritto dalle norme del Regolamento Associativo. Tali soci rientrano di diritto nell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

Sono inoltre soci coloro che hanno ottenuto l’attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale ottenuto presso I.I.P.R. in data antecedente al 1 gennaio 2018.

Soci Sostenitori:
Tutti coloro i quali, non avendo i requisiti previsti dai commi precedenti ed essendo interessati alle finalità dell’Associazione e al sostegno e sviluppo dei valori espressi dalla Psicomotricità Relazionale, intendano comunque farne parte.

Soci Onorari:
Coloro i quali, in qualità di psicomotricisti relazionali o meno, hanno dato particolari contributi allo sviluppo della Psicomotricità, sostengono la causa dello psicomotricista, a cui A.N.P.R.I. riconosce l’importanza di preparazione ed esercizio professionale. Vengono nominati onorari su proposta del Comitato Scientifico e/o Direttivo in riconoscimento del loro contributo allo sviluppo della Psicomotricità.

ART. 4 bis

Elenco altri aderenti

Coloro i quali stiano seguendo il percorso triennale di formazione alla Psicomotricità Relazionale, realizzato secondo il metodo dell’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione – I.I.P.R. – e che non abbiano ancora conseguito l’attestato finale di partecipazione al corso professionalizzante in Psicomotricità Relazionale, hanno facoltà di richiedere di essere iscritti all’interno dell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I.

Possono rientrare nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I. anche gli psicomotricisti che dimostrino una formazione ritenuta idonea come da articolo 3 e in attesa di sostenere l’esame per il passaggio a Socio Ordinario.

È facoltà dell’interessato richiedere di essere inserito nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I. attraverso il seguente iter:

  • compilazione del modulo di richiesta;
  • versamento della quota associativa annuale (come definito da art.7).

Sarà cura di A.N.P.R.I. creare e aggiornare annualmente l’Elenco specifico contenente i nominativi degli Aderenti.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario dovrà farne richiesta scritta opportunamente corredata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, ad osservare il regolamento, il Codice Deontologico, le delibere adottate dagli organi dell’Associazione e ad onorare il pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa annuale garantisce ad ogni Socio Ordinario di poter:

  • partecipare, senza alcun onere aggiuntivo, agli eventi di aggiornamento (formazione ordinaria) promossi da A.N.P.R.I.;
  • inserire il proprio nominativo nelle sezioni specifiche del sito A.N.P.R.I.;
  • accedere all’area riservata del sito dell’Associazione e disporre dei compendia delle formazioni promosse negli anni da A.N.P.R.I.

ART. 6

I Soci Ordinari hanno diritto di:

  1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, secondo quanto specificato nell’art. 11;
  3. poter essere eletti nei diversi organi di A.N.P.R.I.

I Soci Ordinari hanno il dovere di:

  1. osservare lo Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento Associativo e le delibere assunte dagli organi associativi;
  2. versare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
  3. effettuare l’aggiornamento professionale secondo i termini descritti nel Regolamento Associativo e necessari per rimanere all’interno dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

ART. 6 bis

Coloro che sono iscritti nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I. hanno diritto di:

  1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ad eccezione delle attività destinate solo ai Soci;
  2. partecipare alle assemblee associative in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Coloro che sono iscritti nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I. hanno il dovere di:

  1. osservare lo Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento Associativo e le delibere assunte dagli organi associativi;
  2. versare la quota associativa annuale per l’iscrizione nell’Elenco Aderenti A.N.P.R.I.

ART. 7

L’iscrizione all’Associazione è a tempo indeterminato purché il Socio Ordinario sia in regola con il versamento delle quote associative; tali quote e la data entro la quale eseguire i relativi versamenti sono determinate annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potranno mai essere restituite. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nel caso in cui il Socio Ordinario non versasse la quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo assumerà lo status di moroso per cui perderà, per l’annualità in corso, il diritto di voto nelle assemblee associative.

ART. 8

La qualifica di socio si perde:

  1. per recesso (comunicato per iscritto al Comitato Direttivo tramite posta elettronica o raccomandata);
  2. per decadenza quando non vengano assolti i doveri richiesti per il Socio Ordinario;
  3. per morosità di oltre un anno nel versamento delle quote associative. Il socio decaduto per morosità potrà essere riammesso in base a decisione del Consiglio Direttivo, in questo caso al richiedente verrà assegnato come nuovo numero di matricola l’ultimo disponibile; sarà inoltre tenuto al versamento delle spese di segreteria;
  4. per espulsione quando l’associato incorra in gravi violazioni delle norme dello Statuto, del Regolamento Associativo o quando compia atti incompatibili con i fini dell’Associazione. Sull’espulsione si pronuncia il Collegio dei Probiviri.

ART. 9

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari tramite raccomandata o tramite posta elettronica.

TITOLO IV

ART. 10

Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.

TITOLO V

ART. 11

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Comitato Scientifico;
f) il Segretario;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Comitato dei Revisori dei Conti.

Essi durano in carica tre anni. Tanto gli eletti a qualsiasi carica che i chiamati alle varie funzioni sono riconfermabili dall’Assemblea dei Soci con elezione diretta e democratica, a maggioranza dei voti, che avviene ogni tre anni, con la partecipazione del numero legale dei Soci fissato al 30% dei Soci iscritti all’Associazione.
Il limite alla reiterazione della stessa carica è fissato a due mandati consecutivi.

ART. 12

L’assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci dell’Associazione in regola con il pagamento della quota; hanno diritto di voto solo i soci ordinari come previsto dall’articolo 6.

L’Assemblea:
a) propone, discute e verifica le attività dell’Associazione in campo scientifico, metodologico e di tutela della professione;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
d) in sede straordinaria apporta modifiche allo Statuto. Le modifiche di Statuto devono essere comunicate ai Soci un mese prima dell’Assemblea;
e) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e nomina, se nel caso, i liquidatori;
f) delibera in merito alla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.

ART. 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera d’avviso o anche tramite posta elettronica contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario di prima e seconda convocazione.

La convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza.

In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto solo i soci come previsto dall’art. 6 e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

Ogni Socio, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, può esprimere un solo voto anche mediante delega da conferire ad altro Socio. Ogni Socio può esprimere non più di due deleghe.

Il voto è palese tranne che per le operazioni elettorali. L’elezione degli organi associativi avviene con votazione a scrutinio segreto così come specificato dal Regolamento per le elezioni delle cariche dell’Associazione.

Le delibere approvate dall’assemblea vincolano tutti i Soci. Il Segretario cura la compilazione del verbale.

ART. 13 bis

L’assemblea ordinaria

Ha luogo almeno una volta l’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Si riunisce inoltre quante volte il Presidente ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno quattro membri del Direttivo o da un quarto dei soci. La convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente o del Consiglio Direttivo.

ART. 13 ter

L’assemblea straordinaria

Si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Può essere pretesa dai due terzi dei membri del Comitato Direttivo o da un numero di iscritti pari ad un quarto dei soci.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo

l Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti tra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per la medesima carica per due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare oppure quando sia fatta domanda da almeno quattro membri.

Per garantire che intervenga la maggioranza dei componenti la convocazione deve essere fatta, non meno di otto giorni prima dell’adunanza, tramite:
a) posta elettronica;
b) oppure SMS con obbligo di conferma di avvenuta ricezione;
c) avvertimento nella sezione apposita nel sito dell’Associazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, pertanto a tale organo spetta:
a. verificare l’esecuzione delle delibere assembleari;
b. deliberare sui regolamenti e codici di condotta interni;
c. deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
d. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’espulsione degli associati. In caso di espulsione considera parere vincolante ciò che è stato deciso dal Collegio dei Probiviri e ne ratifica i pareri in coerenza con quanto previsto dal Codice Deontologico;
e. nominare, su proposta del Presidente, i responsabili di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
f. verificare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione;
g. deliberare sull’apertura e chiusura di sedi regionali;
h. cooptare all’interno degli organi sociali e fino alla prima assemblea ordinaria o straordinaria, soci o collaboratori per le finalità istituzionali;
i. deliberare sulle attività e le priorità proposte dal Presidente, e approvare l’assegnazione dei compiti di attuazione ai vari organismi e soggetti;
l. deliberare sulla quota associativa annuale.
m. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
n. propone al Presidente il nominativo del responsabile per la tenuta dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.
o) approvare le norme che regolano il Codice Deontologico.

ART.15

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, entra in carica il primo dei non eletti.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale ed il potere di firma per l’Associazione. Il limite di reiterazione della carica è di due mandati consecutivi.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

E’ compito del Presidente stabilire data, luogo e il programma dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali che dovrà aver luogo ogni tre anni.

A seguito di delibera del Consiglio Direttivo, il presidente stipula tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale tra cui la nomina del responsabile della tenuta dell’Elenco Nazionale degli Psicomotricisti associati A.N.P.R.I.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Spetta al Presidente stabilire luogo, data e programma dell’assemblea straordinaria secondo le norme statutarie.

ART. 17

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività e funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento. Il limite di reiterazione della carica è di due mandati consecutivi.

ART. 18

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene eletto dall’assemblea, è composto da tre a sette membri ed ha il compito di individuare iniziative relative ai contesti di cui al “Titolo II” del presente Statuto, che saranno sottoposti all’approvazione del Comitato Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all’anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente.

Il Comitato Scientifico recepisce e valuta la documentazione relativa all’aggiornamento permanente e ne attesta la regolarità.

Dalla data del 1 gennaio 2018 il Comitato Scientifico organizza, gestisce e presiede l’esame di ammissione all’Associazione nominando i componenti dell’apposita Commissione di Valutazione, secondo quanto previsto nel Titolo 4, art. 4 del Regolamento Associativo.

ART. 19

Il segretario

Il Segretario, coadiuva il Presidente dell’assemblea nell’esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri scelti preferibilmente tra i non soci e nominati dal Consiglio Direttivo.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul conto consuntivo, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni.

ART. 21

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri preferibilmente scelti tra i soci. Ad essi è delegato l’esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i soci e l’Associazione in merito all’interpretazione del presente Statuto, del Regolamento Associativo e del Codice Deontologico.

Essi decideranno secondo il seguente procedimento:

  • contestazione; – repliche; – convocazione a difesa; – comunicazione della decisione; – eventuale ricorso; – decisioni motivate.

TITOLO VI

ART. 22

Sedi regionali

Il Consigli Direttivo delibera sull’apertura o chiusura di sedi regionali che svolgono attività conformi alle indicazioni e alle direttive della Sede Centrale di A.N.P.R.I. Tali sezioni regionali, emanazioni dirette della sede centrale, sono gestite da un responsabile di sede.

I responsabili di sede sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Tali figure sono responsabili dell’organizzazione dell’attività delle sedi A.N.P.R.I. dislocate nelle diverse Regioni, sviluppandone le iniziative in armonia con le direttive e lo spirito deontologico dell’Associazione, come sua espressione locale e territoriale. Il Presidente di A.N.P.R.I. è anche Direttore della sede centrale, nella quale sono locati i documenti relativi all’attività dell’Associazione.

TITOLO VII

ART. 23

Rimborsi spese

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, ogni forma di retribuzione è esclusa. Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, del Segretario ed ai Soci che partecipano attivamente alla vita associativa, è riconosciuto un rimborso spese per vitto, alloggio e trasferta che potrà essere a piè di lista, su richiesta scritta dell’interessato e previa approvazione del Consiglio Direttivo, o in misura forfettaria.

ART. 24

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote annuali dei Soci, degli aderenti e dei sostenitori.
b) fondo comune;
c) contributi o elargizioni di Enti locali o territoriali, Comuni, Province, Regioni, Stato, o di altri Enti o Istituti;

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all’Associazione per il miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono il fondo comune inoltre tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 25

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra non soci.
Eseguita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire utilità generali a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o fini di pubblica e generale utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, Comma 90, della legge 662.

ART. 26

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

In data 20 aprile 2019

Mario Pion Elena Cattori

Roberto Bozzolo Mattia Scapini

Ivana Woz Lorella Benivento

Roberta Alba Nicoletta Pece

Mauro Vecchiato

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